All'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'obiettivo nazionale relativo alla quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2030 e' pari al 39,4 per cento»;
  • b)al comma 2:
  • 1)la parola: «indicativo» e' soppressa;
  • 2)dopo le parole: «per riscaldamento e raffrescamento pari» e' inserita la seguente: «almeno»;
  • 3)le parole: «1,3 punti» sono sostituite dalle seguenti: «0,8 punti»;
  • 4)le parole: «per i periodi» sono soppresse;
  • 5)dopo le parole: «dal 2021 al 2025 e» sono inserite le seguenti: «di almeno 1,1 punti percentuali come media annuale calcolata»;
  • c)dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. L'obiettivo nazionale indicativo relativo alla quota di energia rinnovabile prodotta negli edifici o nelle loro vicinanze, tenendo conto anche dell'energia rinnovabile proveniente da rete, e' pari ad almeno il 40,1 per cento nell'anno 2030. 2-ter. L'obiettivo nazionale indicativo relativo all'aumento della quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell'industria e' pari ad almeno 1,6 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dall'anno 2021 all'anno 2025 e dall'anno 2026 all'anno 2030. 2-quater. L'obiettivo nazionale indicativo relativo alla capacita' di energia rinnovabile da tecnologie innovative all'anno 2030 e' pari al 5 per cento della nuova capacita' installata.»;
  • d)al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono soppresse.

Testo vigente dal 20 gennaio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-09;5~art3 · fonte del testo

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