Art. 38 — Coordinamento degli organismi notificati
Gli organismi notificati partecipano direttamente o con rappresentanti designati ai lavori del Gruppo settoriale o del Gruppo di organismi notificati istituito dalla Commissione europea, per il coordinamento e la cooperazione tra organismi notificati, direttamente o mediante rappresentanti designati. Il mancato rispetto di cui alle disposizioni di cui al comma 1, puo' comportare l'adozione di una delle sanzioni di cui all'articolo 32, comma 5.
Testo vigente dal 11 gennaio 2016
