Art. 152 — Disposizioni abrogative in materia di limitazioni personali del fallito
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a)art. 2, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
- b)art. 3, comma 1, lettera e), della legge 8 agosto 1991, n. 264, limitatamente alle parole: "o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
