Art. 2 — Disposizioni in materia di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica

Nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: "Art. 7-bis (Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni). - 1. In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.".

Testo vigente dal 20 gennaio 1999

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-28;490~art2 · fonte del testo

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