Art. 6 — Disposizioni in materia di sanzioni
Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 5, comma 1, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sanzione e' commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione.";
- b)all'articolo 5, comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La medesima sanzione si applica se dalla dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, risulta, con riferimento alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato, un'imposta inferiore a quella dovuta.";
- c)all'articolo 5, comma 6, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: " E' punito con la medesima sanzione chi presenta la richiesta di registrazione di cui all'articolo 74-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con indicazioni incomplete o inesatte, anche relativamente all'indirizzo di posta elettronica e all'URL del sito web, tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita'.";
- d)all'articolo 8, comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dall'articolo 74-quinquies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".
Testo vigente dal 18 aprile 2015
