Art. 31 — Promozioni nel congedo
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010. 76 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La durata dei periodi di esperimento stabiliti dalle tabelle 5, 6 e 7 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' elevata a tre mesi per gli ufficiali dell'Esercito esclusa l'Arma dei Carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica. L'esperimento puo' essere svolto in uno o piu' periodi della durata minima di un mese. Le disposizioni di cui al Titolo I, articolo 4, del Regio Decreto 16 maggio 1932, n. 819, sono estese anche all'Esercito e all'Aeronautica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-30;490~art31 · fonte del testo
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