Art. 36 — Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE
Il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE istituito e disciplinato ai sensi degli articoli 13 e 15 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e' ricostituito entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo ed opera in base alle disposizioni del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, salvo quanto previsto dal presente decreto. Il Comitato e' composto da tredici membri, di cui:
- a)tre designati dalle Organizzazioni nazionali dell'industria scelti tra le categorie maggiormente rappresentative, dei quali almeno uno in rappresentanza del settore del recupero e trattamento;
- b)due designati dalle Organizzazioni nazionali delle categorie del commercio;
- c)uno dalle Organizzazioni nazionali delle categorie dell'artigianato;
- d)uno dalle Organizzazioni nazionali delle categorie della cooperazione;
- e)due dalle Regioni;
- f)uno dall'ANCI;
- g)uno dall'UPI;
- h)uno da Confservizi;
- i)uno dalle Associazioni dei consumatori. I membri del Comitato restano in carica quattro anni. Il Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE svolge un compito di supporto al Comitato di vigilanza e controllo ed al Centro di coordinamento. In particolare il Comitato di indirizzo:
- a)monitora l'operativita', la funzionalita' logistica e l'economicita' del sistema di gestione dei RAEE;
- b)funge da punto di riferimento degli interessi delle categorie rappresentate;
- c)svolge una funzione di coordinamento tra gli interessi delle categorie in esso rappresentate e l'attivita' del Centro di coordinamento e del Comitato di vigilanza e controllo, mediante la trasmissione di atti di indirizzo;
- d)trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente una relazione sull'andamento del sistema di raccolta, recupero e riciclaggio dei RAEE.
Testo vigente dal 28 marzo 2014
