L'INPDAP e' iscritto nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed e' inserito nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esso si applicano le disposizioni, oltre che della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Istituto con le modalita' previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attivita' svolta nell'esercizio esaminato. Il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell'Istituto e' collocato fuori ruolo secondo le vigenti disposizioni dell'ordinamento di appartenenza. L'INPDAP e' organizzato su base territoriale attraverso strutture periferiche, utilizzando a tal fine, prioritariamente, gli uffici degli enti in esso confluiti. In attesa della istituzione e della piena operativita' di tali strutture, le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche continuano ad espletare le attivita' connesse ai compiti istituzionali degli enti, delle casse, dell'istituto e della direzione generale di cui all'art. 4, comma 2. A tale scopo l'Istituto puo' stipulare apposite convenzioni, sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, per regolare i rapporti finanziari per l'esercizio di tale attivita'. L'lNPDAP puo' attuare progetti finalizzati alla riduzione dei tempi di liquidazione delle prestazioni, volti al recupero dell'arretrato delle gestioni autonome degli istituti di previdenza, destinando a tale scopo appositi stanziamenti in bilancio. La dotazione organica provvisoria dell'INPDAP e' costituita dalla somma dei posti in organico degli enti e degli altri soggetti soppressi nonche' delle unita' di personale in servizio alla data del 18 febbraio 1993 presso le casse della soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza.

Testo vigente dal 1 agosto 1994

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;479~art5 · fonte del testo

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