E' istituito, quale ente di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O.) - di seguito denominato Istituto - che persegue le finalita' che le vigenti disposizioni assegnano all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e all'Istituto italo-africano, salvaguardandone il patrimonio di competenza ed esperienze. L'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e l'Istituto italo-africano sono soppressi e, di conseguenza, sono abrogate tutte le disposizioni normative in vigore che disciplinano tali enti. Il nuovo Istituto succede agli enti soppressi in tutti i rapporti attivi o passivi e permane nella titolarita' dei rispettivi patrimoni. In fase di prima applicazione della presente legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1996, ciascuno dei predetti patrimoni costituisce ad ogni effetto un patrimonio separato oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome. Il personale dipendente dagli enti soppressi di cui al comma 2 e' trasferito al nuovo Istituto e conserva il regime di previdenza vigente presso l'ente di provenienza, nonche' il trattamento giuridico ed economico in godimento. La dotazione organica dell'Istituto corrisponde provvisoriamente alla somma delle dotazioni organiche degli enti soppressi cosi' come determinate ai sensi dell'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni. Entro il 31 dicembre 1996 l'Istituto provvede alla rideterminazione della pianta organica ai sensi degli articoli 31 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. L'Istituto e' iscritto alla categoria VII della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni. All'Istituto stesso si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, la legge 20 marzo 1975, n. 70, e l'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto non previsto dalla presente legge.

Testo vigente dal 30 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-25;505~art3 · fonte del testo

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