Art. 17 — Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 395 del 2000
Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "1. Le sanzioni e le misure di cui all'articolo 5, com-ma 2, applicate per fatti commessi nell'esercizio dell'attivita' delle imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, stabiliti in altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo sono comunicati a tali Stati.".
Testo vigente dal 12 febbraio 2002
