Art. 43-bis — Informazione, comunicazione e visibilità dei finanziamenti
(( Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti garantiscono la massima visibilita' alla fonte di finanziamento delle azioni o dei progetti finanziati con i proventi delle aste dell'EU ETS, di cui agli articoli 6, 23 e 42-undecies.
Testo vigente dal 15 ottobre 2024
