Gli articoli 34, 40, 43 e 44 si applicano alle emissioni, ai soggetti regolamentati e alle quote disciplinate dal presente capo. A tal fine:
- a)ogni riferimento alle emissioni va inteso come riferimento alle emissioni disciplinate dal presente capo;
- b)ogni riferimento ai gestori va inteso come riferimento ai soggetti regolamentati disciplinati dal presente capo;
- c)ogni riferimento alle quote va inteso come riferimento alle quote disciplinate dal presente capo;
- d)ogni riferimento al Comitato va inteso come riferimento al Comitato ETS 2.
Testo vigente dal 15 ottobre 2024
