Gli articoli 34, 40, 43 e 44 si applicano alle emissioni, ai soggetti regolamentati e alle quote disciplinate dal presente capo. A tal fine:

  • a)ogni riferimento alle emissioni va inteso come riferimento alle emissioni disciplinate dal presente capo;
  • b)ogni riferimento ai gestori va inteso come riferimento ai soggetti regolamentati disciplinati dal presente capo;
  • c)ogni riferimento alle quote va inteso come riferimento alle quote disciplinate dal presente capo;
  • d)ogni riferimento al Comitato va inteso come riferimento al Comitato ETS 2.

Testo vigente dal 15 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47~art42quindecies · fonte del testo