Art. 2 — Modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189
All'articolo 2, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: «(canis familiaris)» e: «(Felis catus)» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «(Canis lupus familiaris)» e: «(felis silvestris)»; dopo la parola: «commercializzare» e' inserita la seguente: «, esportare». All'articolo 2, comma 3, della legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo la parola: «condanna», sono inserite le seguenti: «, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».
Testo vigente dal 31 marzo 2010
