Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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3 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2005 al 9 ottobre 2010. 572 parole tolte, 10 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: L'Amministrazione della difesa, fermo restando i compiti istituzionali previsti dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'intervento prestato dalle Forze armate in occasione di calamita' naturali di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, fornisce, compatibilmente con le capacita' tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilita' e della tutela ambientale. L'intervento, a richiesta, e' fornito per le seguenti attivita':
tolto: a) campagna antincendi boschivi ed interventi antincendi anche al di fuori di detta campagna;
tolto: b) emissioni di dati meteorologici;
tolto: c) emissioni bollettini periodici relativi a rischio - valanghe;
tolto: d) rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica;
tolto: e) consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione ed intervento delle Forze armate in situazioni di emergenza nazionale;
tolto: f) contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare;
tolto: g) ripristino della viabilita' principale e secondaria;
tolto: h) svolgimento di operazioni a contrasto dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti;
tolto: i) rilevamento idrooceanografico e aereofotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonche' scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica e geodetica;
tolto: l) intervento in emergenze idriche nelle isole minori delle regioni a statuto ordinario;
tolto: m) interventi in camera iperbarica per barotraumatizzati e ossigenoterapia;
tolto: n) interventi sull'ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque, attivita' di ricerca ambientale marina e scambio di informazioni e dati in materia climatologica;
tolto: o) pianificazione, svolgimento di corsi e di attivita' addestrative in tema di cooperazione civilemilitare;
tolto: p) trasporti con mezzi militari. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministiri interessati, sono determinate le modalita' per il perseguimento delle finalita' di cui ai commi 1 e 2. L'Amministrazione della difesa, nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, puo' stipulare convenzioni con amministrazioni od enti, allo scopo di regolamentare attivita' finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d'uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della difesa. Allo stesso scopo promuove lo sviluppo di metodologie alternative alle attivita' addestrative reali quale la simulazione operativa. Le modalita' applicative dell'intervento a tutela e l'individuazione dei beni da salvaguardare sono demandate alla valutazione congiunta dei soggetti stipulanti la convenzione, sulla base delle direttive emanate dal segretario generale della difesa. Qualora le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali insistono nell'area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale, l'utilizzazione e il mantenimento conservativo dei siti si attuano a mezzo di "protocolli d'intesa" tra l'Amministrazione della difesa, il Ministero dell'ambiente, il Corpo forestale dello Stato e l'Ente gestore del parco. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 novembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Andreatta, Ministro della difesa Napolitano, Ministro dell'interno Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco, Ministro delle finanze Pinto, Ministro per le politiche agricole Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Ronchi, Ministro dell'ambiente Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flickaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-28;464~art5 · fonte del testo
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