Art. 5 — Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
All'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 1, dopo le parole: "Allegato XII" sono inserite le seguenti: "alla Parte Seconda";
- b)il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: "1-ter. Le condizioni e le misure supplementari di cui al comma 1-bis sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalita' di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies.".
Testo vigente dal 27 marzo 2014
