Art. 3 — Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. In sede statale, l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, che collabora alla relativa attivita' istruttoria. Il provvedimento di AIA e' rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.";
- b)al comma 7, lettera c), le parole: "da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione" sono sostituite dalle seguenti: "o installazioni da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione.".
Testo vigente dal 27 marzo 2014
