Art. 17 — Modifiche all'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
All'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 261-bis sono versate all'entrata dei bilanci delle autorita' competenti e sono destinate a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonche' le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.".
Testo vigente dal 27 marzo 2014
