Art. 12 — Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti: "d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all'articolo 7, comma 4-bis;
- e)l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis;".
Testo vigente dal 27 marzo 2014
