Art. 20 — Disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato
Le disposizioni contenute negli articoli (( 15-bis,)) 20, come sostituito dall'articolo 8 del presente decreto, e 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato.
Testo vigente dal 9 giugno 2001 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
