Art. 5 — Norme finali
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010. 408 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Con uno o piu' decreti il Ministro della difesa provvede:
tolto: a) alla indicazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, degli enti da ricomprendere nelle categorie definite all'articolo 1;
tolto: b) di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla riorganizzazione connessa all'espletamento delle attivita' di competenza di ciascun ente di cui all'articolo 2, nonche' alla definizione di specifici settori d'intervento degli enti di cui all'articolo 4 dipendenti dal Segretariato generale, eventualmente procedendo ad accorpamenti, trasformazioni, concentrazioni di processi produttivi e' riconversioni industriali, con ricorso anche ad una unica gestione ove l'autonomia di singole strutture non risulti funzionalmente utile e conveniente;
tolto: c) di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla indicazione degli enti di cui all'articolo 4 che, in relazione agli obiettivi di produttivita' ed economicita', sono da dismettere, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero da trasformare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in aziende ad ordinamento autonomo, ai sensi e nel termine dell'articolo 12, comma 1, lettera g) della legge 15 maggio 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il relativo ordinamento e' definito, per ciascuna azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il Ministro della difesa disciplina l'attuazione dei programmi di ristrutturazione realizzando nel quinquennio 1998-2002 una riduzione massima dell'attuale consistenza di personale dell'area tecnicoindustriale, compreso quello che cessa dal servizio per qualsiasi causa, non superiore a 4.800 unita' in ragione di 960 unita' per anno. Il personale in esubero presso un determinato ente sottoposto a ristrutturazione e' soggetto a piani di reimpiego, elaborati d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, preferenzialmente presso altri enti della Difesa ovvero, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, presso altre amministrazioni pubbliche. Coloro che non accettano le proposte sono comunque soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265. Nelle, aree di piu' intensa ristrutturazione il Governo attua interventi con strumenti nazionali e comunitari per agevolare lo sviluppo industriale e l'occupazione. Relativamente agli aspetti del personale dipendente degli enti di cui all'articolo 1 correlati alle procedure di ristrutturazione di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-28;459~art5 · fonte del testo
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