Art. 17 — Denominazione della varietà
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1998 al 19 marzo 2005. 248 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La varieta' e' designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica. La denominazione deve permettere di identificare la varieta'. Essa non puo' consistere unicamente di cifre, a meno che non si tratti di una prassi stabilita per designare talune varieta'. Essa non deve essere suscettibile di indurre in errore o di creare confusione quanto alle sue caratteristiche, al valore o alla identita' della varieta' o alla identita' del costitutore. In particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che designi, sul territorio di uno Stato aderente all'UPOV, una varieta' preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile, a meno che quest'altra varieta' non esista piu' e che la sua denominazione non abbia assunto alcuna importanza particolare. I diritti acquisiti anteriormente da terzi non sono pregiudicati. La denominazione deve essere uguale a quella gia' registrata in uno degli Stati aderenti all'UPOV per designare la stessa varieta'. La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi 1, 2, 3 e 4 e' registrata. La denominazione depositata e registrata nonche' le relative variazioni sono comunicate alle autorita' competenti degli Stati aderenti all'UPOV. La denominazione registrata deve essere utilizzata per la varieta' anche dopo l'estinzione del diritto di costitutore, nella misura in cui, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3, diritti acquisiti anteriormente non si oppongano a tale utilizzazione. E' consentito associare alla denominazione varietale un marchio d'impresa, un nome commerciale o una simile indicazione, purche' la denominazione varietale risulti, in ogni caso, facilmente riconoscibile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-11-03;455~art17 · fonte del testo
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