Art. 13 — Contenuto del diritto
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1998 al 19 marzo 2005. 325 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: L'autorizzazione del costitutore e' richiesta per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varieta' protetta:
tolto: a) produzione o riproduzione;
tolto: b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;
tolto: c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione;
tolto: d) esportazione o importazione;
tolto: e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati. L'autorizzazione del costitutore e' richiesta per gli atti menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varieta' protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione. L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:
tolto: a) alle varieta' essenzialmente derivate dalla varieta' protetta quando questa non sia, a sua volta, una varieta' essenzialmente derivata;
tolto: b) alle varieta' che non si distinguono nettamente dalla varieta' protetta conformemente all'articolo 6;
tolto: c) alle varieta' la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varieta' protetta. Ai fini del comma 3, lettera a), si considera che una varieta' e' essenzialmente derivata da un'altra varieta', definita varieta' iniziale, quando:
tolto: a) deriva prevalentemente dalla varieta' iniziale, o da una varieta' che a sua volta e' prevalentemente derivata dalla varieta' iniziale pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varieta' iniziale;
tolto: b) si distingue nettamente dalla varieta' iniziale e, salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione risulta conforme alla varieta' iniziale nell'espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varieta' iniziale. Le varieta' essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra l'altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante somaclonale, mediante selezione di una variante individuale tra piante della varieta' iniziale, mediante retroincroci o mediante trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-11-03;455~art13 · fonte del testo
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