Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE Il comma 1-bis dell'articolo 59 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' abrogato. Il comma 2 dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: "2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

  • a)emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
  • b)prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  • c)esercitare le altre attivita' a loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.". All'articolo 131-bis dopo le parole: "Chiunque emette moneta elettronica" sono inserite le seguenti: "in violazione della riserva prevista dall'articolo 114-bis". All'articolo 131-ter dopo le parole: "Chiunque presta servizi di pagamento" sono inserite le seguenti: " in violazione della riserva prevista dall'articolo 114-sexies". All'articolo 144, comma 1, le parole: "114-quater, 114-octies," sono sostituite dalle seguenti: "114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione all'articolo 26, commi 2 e 3, 114-octies, 114-undecies in relazione all'articolo 26, commi 2 e 3,". All'articolo 144, comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, 110 in relazione agli articoli 52 e 61, comma 5, 114-quinquies.3, in relazione all'articolo 52, e 114-undecies, in relazione all'articolo 52, si applica la sanzione prevista dal comma 1.". All'articolo 144, comma 3, le parole: "e 126-quater" sono sostituite dalle seguenti: ", 126-quater e 126-novies, comma 3". All'articolo 144, comma 5, le parole: "della banca o dell'intermediario finanziario" sono sostituite dalle seguenti: "del soggetto vigilato".

Testo vigente dal 28 aprile 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-16;45~art2 · fonte del testo

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