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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2005

Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 1999 al 19 marzo 2005. 279 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 32 -bis e' aggiunto il seguente: "Art. 32-ter. - 1. Scaduto il termine di cui all'articolo 32-bis, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica entro trenta giorni l'opposizione al richiedente, il quale puo' presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio stesso. 2. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' in ogni momento invitare le parti a presentare nel termine perentorio di trenta giorni, ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti. 3. Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni, fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio e' stato oggetto di uso effettivo da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali e' stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro trenta giorni dalla comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione e' respinta. Se l'uso effettivo e' provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore e' stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi. 4. Al termine del procedimento di opposizione l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda in tutto o in parte se risulta che il marchio non puo' essere registrato per la totalita' o per una parte soltanto dei prodotti o servizi indicati nella domanda, ovvero respinge l'opposizione.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-08;447~art9 · fonte del testo