Art. 6 — Disposizioni transitorie

I soggetti obbligati di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 1, che, alla data del 31 dicembre 2025, forniscono gas naturale a consumatori finali o consumano il medesimo prodotto per uso proprio, versano entro la fine del mese di gennaio 2026 la rata di acconto relativa al medesimo mese di gennaio 2026 nella stessa misura della rata relativa al mese di dicembre 2025, determinata ai sensi dell'articolo 26, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; il versamento della predetta rata di acconto e' riportato, ai fini del conguaglio dell'accisa sul gas naturale dovuta per il primo semestre dell'anno 2026, nella dichiarazione di cui all'articolo 26-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotto dal presente decreto legislativo, relativa al medesimo semestre. I soggetti obbligati di cui all'articolo 26, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano la dichiarazione prevista dall'articolo 26, comma 13, del medesimo testo unico nella formulazione vigente alla predetta data, entro il termine e con le modalita' ivi previsti con riferimento all'anno 2025; il relativo conguaglio e' versato entro il medesimo termine. Le somme versate in eccedenza all'imposta dovuta per l'anno 2025 sono detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati ai sensi dell'articolo 26-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotto dal presente decreto legislativo oppure richieste a rimborso ai sensi dell'articolo 14 del medesimo testo unico. I soggetti obbligati di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 1, che, alla data del 31 dicembre 2025, forniscono energia elettrica a consumatori finali o la consumano per uso proprio, versano entro la fine del mese di gennaio 2026 la rata di acconto relativa al medesimo mese di gennaio 2026 nella stessa misura della rata relativa al mese di dicembre 2025 determinata ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; il versamento della predetta rata di acconto e' riportato, ai fini del conguaglio dell'accisa sull'energia elettrica dovuta per il primo semestre dell'anno 2026, nella dichiarazione di cui all'articolo 55, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotto dall'articolo 1, relativa al medesimo semestre. I soggetti obbligati di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano la dichiarazione di cui all'articolo 53, comma 8, del medesimo testo unico, nella formulazione vigente alla predetta data, con le modalita' ivi previste, con riferimento all'anno 2025 ed entro il mese di marzo dell'anno 2026; il relativo conguaglio e' versato entro il medesimo mese di marzo dell'anno 2026. Le somme versate in eccedenza all'imposta dovuta per l'anno 2025 sono detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotto dall'articolo 1, oppure richieste a rimborso ai sensi dell'articolo 14 del medesimo testo unico. Il termine di scadenza delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, per i soggetti che gestiscono gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie di cui al medesimo articolo 62-quater, comma 5-bis, che risultano in corso di validita' alla data del 1° gennaio 2026, e' differito di due anni. Il termine di scadenza delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui all'articolo 62-quater.1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, per i soggetti che gestiscono gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie di cui al medesimo articolo 62-quater.1, comma 13, che risultano in corso di validita' alla data del 1° gennaio 2026, e' differito di due anni.

Testo vigente dal 4 aprile 2025

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