Art. 2
Finalita' Il CIP promuove, disciplina, regola e gestisce le attivita' sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attivita' sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunita'. Il CIP si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato paralimpico internazionale, di seguito denominato IPC. Ai fini del presente decreto per paralimpica deve intendersi qualsiasi attivita' sportiva praticata da persone disabili, a ogni livello e per olimpica qualsiasi attivita' sportiva praticata da atleti normodotati. L'ente ha come missione istituzionale:
- a)l'agonismo di alto livello e la preparazione degli atleti paralimpici delle diverse discipline e l'approntamento dei mezzi idonei per le Paralimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o competizioni internazionali paralimpiche;
- b)la promozione della massima diffusione della pratica sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunita' al fine di rendere effettivo il diritto allo sport di tutti i soggetti, in ogni fascia di eta' e di popolazione, a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilita';
- c)il sostegno a tutte le federazioni, discipline associate, enti di promozione e associazioni benemerite riconosciute dal CIP;
- d)l'impulso a progetti di promozione e avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilita' sull'intero territorio nazionale nel comparto socio-sanitario e della scuola, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
- e)l'adozione, anche d'intesa con la sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del comitato tecnico sanitario istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti paralimpici nelle attivita' sportive paralimpiche;
- f)l'adozione e la promozione di iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.
Testo vigente dal 5 aprile 2017
