Art. 9 — Aggiunta di allegati alla legge n. 317 del 1986
[1]Alla citata legge n. 317 del 1986 sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati: "Allegato I Elenco indicativo dei servizi di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a) 1. Servizi non forniti "a distanza. Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici:
- a)esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente;
- b)consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente;
- c)prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del cliente;
- d)giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi. 2. Servizi non forniti "per via elettronica. 2.1. Servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici:
- a)distributori automatici di biglietti (banconote, biglietti ferroviari);
- b)accesso a reti stradali, parcheggi, ecc. a pagamento, anche se all'entrata e/o all'uscita intervengono dispositivi elettronici per controllare l'accesso e/o garantire il corretto pagamento. 2.2. Servizi non in linea: distribuzione di cd-rom e di software su dischetti. 2.3. Servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati:
- a)servizi di telefonia vocale;
- b)servizi telefax/telex;
- c)servizi forniti mediante telefonia vocale o telefax;
- d)consulto medico per telefono/telefax;
- e)consulenza legale per telefono/telefax;
- f)marketing diretto per telefono/telefax. 3. Servizi non forniti "a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a multipunto):
- a)servizi di radiodiffusione televisiva [compresi i servizi near-video on-demand (N-Vod)] di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 89/552/CEE;
- b)servizi di radiodiffusione sonora;
- c)teletesto (televisivo).
[2]Allegato II Elenco indicativo dei servizi finanziari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera e). 1. Servizi d'investimento. 2. Operazioni di assicurazione e riassicurazione. Servizi bancari. Operazioni relative ai fondi di pensione. Servizi concernenti operazioni a termine o in opzione. Tali servizi comprendono in particolare:
- a)i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di organismi di investimento collettivo;
- b)i servizi concernenti attivita' che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all'allegato della direttiva 89/646/CEE;
- c)le operazioni che riguardano attivita' di assicurazione e riassicurazione di cui: all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE; all'allegato della direttiva 79/267/CEE; alla direttiva 64/225/CEE; alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.".
Testo vigente dal 24 gennaio 2001
