Al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 3:
  • 1)al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) interagire con accessori diversi dai dispositivi di ricarica per le categorie o le classi di apparecchiature radio di cui all'allegato I bis, parte I, che sono specificamente menzionati al comma 4-bis del presente articolo;»;
  • 2)al comma 4, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Il Ministero attua altresi', conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati adottati dalla Commissione europea che modificano la parte I dell'allegato I bis alla luce del progresso scientifico e tecnologico o degli sviluppi del mercato per garantire un'interoperabilita' minima comune tra le apparecchiature radio e i relativi dispositivi di ricarica, nonche' migliorare la convenienza dei consumatori, ridurre i rifiuti ambientali ed evitare la frammentazione del mercato, per quanto riguarda sia le apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo sia le apparecchiature radio che possono essere ricaricate tramite mezzi diversi dal cavo.».
  • 3)dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Le apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I bis, parte I, sono costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alle capacita' di ricarica di cui a tale allegato per la pertinente categoria o classe di apparecchiature radio.».
  • b)dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente: «Articolo 3-bis (Possibilita' per i consumatori e gli altri utenti finali di acquistare determinate categorie o classi di apparecchiature radio senza dispositivo di ricarica). - 1. Se un operatore economico offre ai consumatori e agli altri utenti finali la possibilita' di acquistare apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, insieme a un dispositivo di ricarica, l'operatore economico offre ai consumatori e agli altri utenti finali anche la possibilita' di acquistare tale apparecchiatura radio senza dispositivi di ricarica. 2. Gli operatori economici provvedono affinche' le informazioni sull'inclusione o meno di un dispositivo di ricarica con l'apparecchiatura radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, siano esposte in forma grafica utilizzando un pittogramma di facile utilizzo e facilmente accessibile come indicato nell'allegato I bis, parte III, quando tale apparecchiatura radio e' messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali. Il pittogramma e' stampato sull'imballaggio o apposto sull'imballaggio come autoadesivo. Quando l'apparecchiatura radio e' messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, il pittogramma e' esposto in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo. 3. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea al fine di modificare l'allegato I bis, parte III, a seguito di modifiche delle parti I e II di tale allegato o a seguito di future modifiche dei requisiti di etichettatura, o alla luce del progresso tecnologico, mediante l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di elementi grafici o testuali.».
  • c)all'articolo 10:
  • 1)il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I fabbricanti provvedono affinche' l'apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza, almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente. Le istruzioni contengono le informazioni necessarie per l'uso dell'apparecchiatura radio conformemente alla sua destinazione d'uso. Tali informazioni comprendono, se del caso, una descrizione degli accessori e componenti, compreso il software, che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. Per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio devono essere inoltre fornite le seguenti informazioni, almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente:
  • a)bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio;
  • b)massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio.».
  • 2)dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Nel caso di apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, le istruzioni di cui al comma 8 contengono informazioni sulle specifiche relative alle capacita' di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili, come indicato nell'allegato I bis, parte II. Quando i fabbricanti mettono tali apparecchiature radio a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, oltre a essere incluse nelle istruzioni le informazioni figurano anche su un'etichetta, come indicato nell'allegato I bis, parte IV. L'etichetta e' stampata nelle istruzioni e sull'imballaggio o apposta sull'imballaggio come autoadesivo. In assenza di imballaggio, l'autoadesivo con l'etichetta e' apposto sull'apparecchiatura radio. Quando l'apparecchiatura radio e' messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, l'etichetta e' esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo. Se le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non consentono altrimenti, l'etichetta puo' essere stampata come documento separato che accompagna l'apparecchiatura radio. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui al presente comma sono redatte almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente.».
  • 3)dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente: «12-bis. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea al fine di modificare l'allegato I bis, parti II e IV, a seguito di modifiche della parte I di tale allegato o a seguito di future modifiche dei requisiti di etichettatura o alla luce del progresso tecnologico, mediante l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di particolari in relazione agli elementi informativi, grafici o testuali, come indicato nel presente articolo.».
  • d)all'articolo 12:
  • 1)al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 10, commi 8,», sono inserite le seguenti: «8-bis,».
  • 2)dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Quando mettono a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali le apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, gli importatori provvedono affinche':
  • a)tali apparecchiature radio espongano un'etichetta conformemente all'articolo 10, comma 8-bis, o ne siano munite;
  • b)tale etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo.».
  • e)all'articolo 13, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Quando mettono a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali le apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, i distributori provvedono affinche':
  • a)tali apparecchiature radio espongano un'etichetta conformemente all'articolo 10, comma 8-bis, o ne siano munite;
  • b)tale etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo.»;
  • f)all'articolo 17, comma 2, primo periodo, le parole: «articolo 3, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3, commi 1 e 4-bis».
  • g)all'articolo 40:
  • 1)la rubrica e' cosi' modificata: «Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi o non sono conformi ai requisiti essenziali».
  • 2)al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Qualora il Ministero abbia motivi sufficienti per ritenere che un'apparecchiatura radio disciplinata dal presente decreto presenti un rischio per la salute o l'incolumita' delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, o non sia conforme ad almeno uno dei requisiti essenziali applicabili di cui all'articolo 3, effettua una valutazione dell'apparecchiatura radio interessata che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con il Ministero.».
  • h)all'articolo 43, comma 1:
  • 1)dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: «f-bis) il pittogramma di cui all'articolo 3-bis, comma 2, o l'etichetta di cui all'articolo 10, comma 8-bis, non sono stati elaborati correttamente;
  • f-ter)l'etichetta di cui all'articolo 10, comma 8-bis, non accompagna l'apparecchiatura radio interessata;
  • f-quater)il pittogramma o l'etichetta non sono apposti o non sono esposti in conformita', rispettivamente, dell'articolo 3-bis, comma 2, o dell'articolo 10, comma 8-bis;»;
  • 2)la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) le informazioni di cui all'articolo 10, commi 8 e 8-bis, la dichiarazione di conformita' UE di cui all'articolo 10, comma 9, o le informazioni sulle restrizioni d'uso di cui all'articolo 10, comma 10, non accompagnano l'apparecchiatura radio;»;
  • 3)la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) l'articolo 3-bis, commi 1 e 2, o l'articolo 5 non sono rispettati;».
  • i)all'articolo 46:
  • 1)al comma 3, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «E' altresi' assoggettato alla medesima sanzione il distributore che mette a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, che presentano almeno una delle situazioni di non conformita' di cui all'articolo 43, comma 1, lettere f-bis), f-ter) e f-quater).»;
  • 2)al comma 4, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «E' altresi' assoggettato alla sanzione amministrativa indicata nel comma 2 il rappresentante autorizzato che mette a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, che presentano almeno una delle situazioni di non conformita' di cui all'articolo 43, comma 1, lettere f-bis), f-ter) e f-quater).»;
  • 3)al comma 6: 3.1) al secondo periodo, la parola: «agli» e' soppressa; 3.2) dopo il quarto periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Sono altresi' assoggettati alla medesima sanzione l'importatore ed il distributore che non ottemperano agli obblighi previsti in caso di vendita a distanza, rispettivamente, dall'articolo 12 comma 4-bis lettera b) e dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera b).».
  • l)all'allegato I, il punto 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le apparecchiature dell'aviazione seguenti, qualora rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e siano destinati esclusivamente all'uso in volo:
  • a)aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio e relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati;
  • b)aeromobili senza equipaggio e relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, la cui progettazione e' stata gia' certificata in conformita' dell'articolo 56, paragrafo 1, di tale regolamento e che sono destinati a funzionare solo su frequenze assegnate dal regolamento radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ai fini di un uso aeronautico protetto.»;
  • m)dopo l'Allegato I e' aggiunto l'Allegato I bis di cui all'allegato A del presente decreto.

Testo vigente dal 10 luglio 2024

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