I trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti, spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta in data compresa tra il 1 gennaio 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto, sono liquidati secondo le disposizioni legislative in vigore nel soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Sono fatti salvi i rapporti giuridici prodottisi e i provvedimenti posti in essere nel medesimo periodo. Ai trattamenti pensionistici spettanti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3. Il personale degli enti locali di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 1, ha facolta' di optare per il trattamento di pensione che sia stato liquidato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. A favore di tale personale, inoltre, e' riconosciuta la facolta' di ricongiungere presso il Fondo pensionistico gestito dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle ammistrazioni pubbliche (INPDAP) la posizione assicurativa gia' costituita presso il Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Entrambe le facolta' anzidette dovranno essere esercitate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla richiesta che verra' inviata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al personale interessato. Restano valide le domande di riscatto, di ricongiunzione, di versamenti volontari e di accrediti figurativi pervenute all'INPS fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano ad oggetto anzianita' assicurative da far valere nel Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto fino al 31 dicembre 1995. E' riconosciuta altresi' la validita' delle domande di ricongiunzione pervenute all'INPS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, dal 1 gennaio 1996 trovano applicazione le norme in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria.

Testo vigente dal 9 agosto 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-29;414~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari