Dopo il comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e' aggiunto il seguente comma: "4-bis. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.".
Testo vigente dal 30 novembre 1998
