Art. 29 — Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 31 del 2010
All'articolo 30 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75));
- b)al comma 5, le parole: "in un ambito territoriale di 20 chilometri" sono sostituite dalle seguenti: "localizzate all'interno di un'area compresa entro i 20 chilometri dal centro dell'edificio Deposito";
- c)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Benefici economici";
Testo vigente dal 28 maggio 2011
