Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n.163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n.163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 24 novembre 1998 al 1 luglio 2006. 246 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 17 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e' sostituito dal seguente: "Art. 17 (Scelta dei soggetti da invitare nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata). - 1. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, nonche' nella trattativa privata di cui all'articolo 9, comma 3, l'amministrazione aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 11 a 15, quelli da invitare per la presentazione delle offerte ovvero per la trattativa; l'amministrazione si basa sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del fornitore, nonche' sulle informazioni e sulle formalita' necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte. 2. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione aggiudicatrice puo' prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri minimo e massimo di fornitori che intende invitare; i limiti sono definiti in relazione alla natura della prestazione da fornire, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di norma, a venti fornitori; in ogni caso il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva. 3. Nella trattativa privata indetta ai sensi dell'articolo 9, comma 3, il numero dei candidati non puo' essere inferiore a tre, purche' vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. 4. Le amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza discriminazioni basate sulla nazionalita', ai fornitori italiani o di altri Stati membri in possesso dei requisiti richiamati al comma 1.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N.163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-20;402~art14 · fonte del testo
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