Art. 8 — Funzioni degli enti di servizio civile universale
Gli enti di servizio civile universale, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera g), presentano i programmi di intervento; curano la realizzazione degli stessi; provvedono alla selezione, alla gestione amministrativa e alla formazione degli operatori volontari impegnati nel servizio civile universale; attuano la formazione dei formatori; svolgono le attivita' di comunicazione, nonche' quelle propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale. Al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza dei programmi di intervento ed assicurare ((un piu' ampio coinvolgimento)), gli enti di servizio civile universale possono costituire reti con altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le reti ((di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)). Gli enti di servizio civile universale cooperano per l'efficiente gestione del servizio civile universale e la corretta realizzazione degli interventi.
Testo vigente dal 5 maggio 2018
