Art. 13 — Servizio civile all'estero

I soggetti ammessi a svolgere il servizio civile universale all'estero, nella percentuale individuata nel documento di programmazione finanziaria, possono svolgere il servizio civile universale anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea, per un periodo non inferiore a sei mesi, nell'ambito di programmi di intervento realizzati nei settori di cui all'articolo 3, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza nonche' alla cooperazione allo sviluppo. Nell'ambito dei programmi di intervento all'estero, la Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari agli enti, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile, a parziale copertura delle spese sostenute per le attivita' di gestione degli operatori volontari, ivi compresa la fornitura del vitto e dell'alloggio in relazione all'area geografica, nonche' per le attivita' di formazione generale e di gestione degli interventi e per la polizza assicurativa sanitaria. I contributi di cui al comma 2 sono erogati al fine di assicurare, attraverso una maggiore capacita' operativa degli enti, un incremento della qualita' dell'intervento, nonche' garantire agli operatori volontari adeguati livelli qualitativi delle attivita' formative in relazione ai Paesi di attuazione dell'intervento, la salute, la sicurezza e l'accrescimento delle conoscenze. Gli enti che realizzano programmi di intervento all'estero garantiscono lo svolgimento delle iniziative in condizioni di sicurezza adeguate ai rischi connessi alla realizzazione dei medesimi programmi.

Testo vigente dal 3 aprile 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-06;40~art13 · fonte del testo

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