Art. 12 — Servizio civile in Italia

I soggetti ammessi a svolgere il servizio civile universale in Italia, nella percentuale individuata nel Documento di programmazione finanziaria di cui all'articolo 24, possono effettuare un periodo di servizio, fino a tre mesi, in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, ovvero usufruire per il medesimo periodo di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell'accesso al mercato del lavoro, secondo le modalita' dei programmi di intervento annuali. Nell'ambito dei programmi di intervento in Italia, la Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari agli enti, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile, a parziale copertura delle spese sostenute per le attivita' di formazione generale degli operatori volontari, per quelle connesse all'impiego di giovani con minori opportunita', nonche' per quelle di tutoraggio previste al comma 1. I contributi di cui al comma 2 sono erogati al fine di assicurare, attraverso una maggiore capacita' operativa degli enti, un incremento della qualita' dell'intervento e adeguati livelli qualitativi delle attivita' formative, nonche' l'accrescimento delle conoscenze degli operatori volontari. Limitatamente al periodo di servizio civile universale svolto in uno dei Paesi dell'Unione europea di cui al comma 1, agli operatori viene erogato il trattamento economico previsto in caso di servizio all'estero e agli enti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2.

Testo vigente dal 3 aprile 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-06;40~art12 · fonte del testo

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