Art. 3 — Modifiche all'articolo 361
Il primo comma dell'articolo 361 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: «Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio, il ricorso per cassazione puo' essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.».
Testo vigente dal 15 febbraio 2006
