All'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al quinto comma, le parole: «ricorribile per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appellabile»;
  • b)l'ultimo comma e' abrogato.

Testo vigente dal 15 febbraio 2006

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 26, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 160/2010

    Questione infondata
    6 maggio 2010

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lett. b ), del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, impugnato, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., ed in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 80 del 2005, poiché, abrogando l'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, ha reso appellabile la sentenza che decide l'opposizione avverso il provvedimento di irrogazione di una sanzione amministrativa, prima soltanto ricorribile per cassazione. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 98 del 2008 e, successivamente, manifestamente infondata con le ordinanze n. 281 e n. 396 del 2008, n. 8, n. 127 e n. 192 del 2009, né risultano dedotti argomenti differenti e ulteriori rispetto a quelli valutati nelle dette pronunce. Per la non fondatezza della medesima questione, v. la citata sentenza n. 98/2008; per la manifesta infondatezza, v. le citate ordinanze n. 192/2009, n. 127/2009, n. 8/2009, n. 396/2008 e n. 281/2008.

    Art. 26 Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 192/2009

    Questione infondata
    26 giugno 2009

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lett. b ), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, censurato, in riferimento agli artt. 76 e 77, comma 1, Cost., ed in relazione all'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge 14 maggio 2005, n. 80, poiché, abrogando l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha reso appellabile la sentenza che decide l'opposizione avverso il provvedimento che irroga una sanzione amministrativa, prima ricorribile solo in cassazione. Infatti, la stessa identica questione è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 98 del 2008 e, successivamente, manifestamente infondata con le ordinanze n. 127 e n. 8 del 2009, n. 396 e n. 281 del 2008, né risultano addotti profili o argomenti differenti rispetto a quelli già valutati nelle pronunce sopra richiamate. - Per la non fondatezza della medesima questione si veda, citata, la sentenza n. 98/2008; - Per la manifesta infondatezza, vedi le citate ordinanze n. 127 e n. 8/2009, n. 281/2008 e n. 396/2008.

    Art. 26 Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 127/2009

    Questione infondata
    30 aprile 2009

    É manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lett. b ), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, censurato, in riferimento agli artt. 76 e 77, comma 1, Cost., ed in relazione all'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge 14 maggio 2005, n. 80, poiché, abrogando l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha reso appellabile la sentenza che decide l'opposizione avverso il provvedimento che irroga una sanzione amministrativa, prima ricorribile solo in cassazione. Infatti la stessa identica questione è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 98 del 2008 e, successivamente, manifestamente infondata con le ordinanze n. 8 del 2009, n. 396 e n. 281 del 2008, né risultano addotti profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati. Per la non fondatezza della medesima questione si veda, citata, la sentenza n. 98/2008; per la manifesta infondatezza, le citate ordinanze n. 8/2009, n. 281/2008 e n. 396/2008.

    Art. 26 Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40~art26 · fonte del testo

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