È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lett. b ), del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, impugnato, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., ed in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 80 del 2005, poiché, abrogando l'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, ha reso appellabile la sentenza che decide l'opposizione avverso il provvedimento di irrogazione di una sanzione amministrativa, prima soltanto ricorribile per cassazione. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 98 del 2008 e, successivamente, manifestamente infondata con le ordinanze n. 281 e n. 396 del 2008, n. 8, n. 127 e n. 192 del 2009, né risultano dedotti argomenti differenti e ulteriori rispetto a quelli valutati nelle dette pronunce. Per la non fondatezza della medesima questione, v. la citata sentenza n. 98/2008; per la manifesta infondatezza, v. le citate ordinanze n. 192/2009, n. 127/2009, n. 8/2009, n. 396/2008 e n. 281/2008.
Art. 26 Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.