Gli articoli 41, 46, 47 e 48 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogati. L'art. 42 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, come sostituito dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, e' abrogato. Al primo comma dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogate le parole: "non soggette a controllo di merito, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti gia' adottati e perfezionati ai sensi di legge". Al comma 1 dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogate le parole: "escluse quelle contemplate dall'art. 46".

Testo vigente dal 12 dicembre 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-13;40~art4 · fonte del testo