Gli articoli 41, 46, 47 e 48 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogati. L'art. 42 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, come sostituito dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, e' abrogato. Al primo comma dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogate le parole: "non soggette a controllo di merito, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti gia' adottati e perfezionati ai sensi di legge". Al comma 1 dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogate le parole: "escluse quelle contemplate dall'art. 46".
Testo vigente dal 12 dicembre 1993
