Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche' di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' fatto divieto di:

  • a)pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
  • b)danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;
  • c)raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalita' di cui alla lettera b);
  • d)pescare in acque sottoposte alla sovranita' di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unita' non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranita' della Repubblica italiana;
  • e)esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;
  • f)sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attivita' di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;
  • g)sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonche' le altre attivita' espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e' consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

Testo vigente dal 25 agosto 2016

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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Che cosa è cambiato dal 25 agosto 2016

Confronto con la versione in vigore dal 25 novembre 2014 al 25 agosto 2016. 148 parole tolte, 82 parole aggiunte in 9 capoversi.

a) tolto: detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore;

tolto: b) trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore;

tolto: c) detenere aggiunto: pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa tolto: in vigore aggiunto: vigente;

tolto: daggiunto: b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;

tolto: eaggiunto: c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi tolto: secondo aggiunto: con le modalita' di cui alla lettera tolto: d aggiunto: b);

tolto: faggiunto: d) pescare in acque sottoposte alla sovranita' di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessatiaggiunto: . Allo stesso divieto sono sottoposte le unita' non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranita' della Repubblica italiana;

tolto: gaggiunto: e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la …

tolto: haggiunto: f) sottrarre od asportaretolto: , senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto tolto: della altrui aggiunto: dell'altrui attivita' di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando …

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: iaggiunto: g) sottrarre od asportaretolto: , senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca etolto: , aggiunto: di acquacoltura e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismitolto: , senza il suddetto consenso. In caso di cattura accessoria o accidentale di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima, questi devono essere rigettati in mare. I divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non riguardanoaggiunto: . Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonche' le altre attivita' espressamente autorizzate ai sensi tolto: della vigente normativa comunitaria e nazionale. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2014, N. 161. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) 1967/06 aggiunto: delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e' consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4~art7 · fonte del testo

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