Art. 24 — Potere di deroga del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo', con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, disciplinare la pesca anche in deroga alle discipline regolamentari nazionali, in conformita' alle norme comunitarie, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo', con proprio decreto, sospendere l'attivita' di pesca o disporne limitazioni in conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002, al fine di conservare e gestire le risorse della pesca.

Testo vigente dal 1 febbraio 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4~art24 · fonte del testo

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