Art. 17 — Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca

Se un peschereccio la cui licenza di pesca e' stata sospesa o revocata a titolo definitivo, conformemente all'articolo 16, svolge attivita' di pesca durante il periodo di sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca, gli organi preposti al controllo adottano le misure di esecuzione immediata ritenute piu' idonee tra quelle previste dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Testo vigente dal 1 febbraio 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4~art17 · fonte del testo