Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
Abrogato dal 14 settembre 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
Abrogato dal 14 settembre 2016
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3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1995 al 14 settembre 2016. 313 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Le clausole generali dei contratti che le singole amministrazioni stipulano in materia di sistemi informativi automatizzati sono contenute in capitolati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorita'. I capitolati prevedono in ogni caso:
tolto: a) le modalita' di scelta del contraente, secondo le disposizioni della normativa comunitaria;
tolto: b) i criteri per la vigilanza in corso d'opera, per i collaudi parziali e per il collaudo definitivo;
tolto: c) i criteri di individuazione delle singole componenti di costo e del costo complessivo;
tolto: d) le penali per i ritardi, per la scarsa qualita' dei risultati, per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonche' i poteri amministrativi di decadenza, risoluzione, sostituzione;
tolto: e) le modalita' per la consegna o l'acquisizione dei beni e servizi forniti;
tolto: f) i criteri e le modalita' di eventuali anticipazioni;
tolto: g) i requisiti di idoneita' del personale impiegato dal soggetto contraente;
tolto: h) le ipotesi e i limiti dell'affidamento da parte dell'aggiudicatario a terzi dell'esecuzione di prestazioni contrattuali;
tolto: i) il rilievo degli studi di fattibilita' ai fini dell'aggiudicazione dei contratti di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa;
tolto: l) la dichiarazione che i titolari dei programmi applicativi sviluppati nell'ambito dei contratti di fornitura siano le amministrazioni. L'Autorita', nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, puo' stipulare convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al prescritto parere di congruita' economica. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni possono richiedere la revisione dei contratti in corso di esecuzione o di singole clausole, per adeguarli alle finalita' e ai princi'pi del presente decreto sulla base di indirizzi e criteri definiti dall'Autorita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39~art12 · fonte del testo
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