Art. 17 — Utenti del Casellario
Sono autorizzati all'accesso alle informazioni contenute nella banca dati:
- a)gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
- b)gli enti che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, l'assicurazione contro i rischi di infortunio e l'assicurazione conto i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi, soggetti al controllo dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
Testo vigente dal 1 marzo 2000
