Art. 16 — Compiti del Casellario
Il Casellario svolge i seguenti compiti:
- a)archiviare, conservare, comunicare agli utenti dati, relativi a casi d'infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidita' permanente o morte, anche a prescindere da uno specifico evento lesivo;
- b)elaborare i dati, mediante procedure informatiche, che consentano l'ottimizzazione della loro utilizzazione anche in forma aggregata da parte dei soggetti autorizzati;
- c)favorire l'integrazione ed il raccordo della propria banca dati con altre analoghe a livello nazionale e sovranazionale, nonche' con quelle a carattere previdenziale. Puo', altresi', fornire dati in forma aggregata per indagini conoscitive alle istituzioni pubbliche e private di studi e ricerche.
Testo vigente dal 1 marzo 2000
