Sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento e' richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee. Le attivita' particolarmente usuranti di cui al comma 1 sono individuate nella tabella A allegata al presente decreto che puo' essere modificata, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Testo vigente dal 23 settembre 1993
