tolto: h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;
tolto: i) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 3aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere del comma precedente. tolto: Entro il 30 giugno 2002 l'autorita' competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande. Tale calendario e' pubblicato sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attivita' industriali, o secondo la norma ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento 1839/93/CEE, nonche' altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu' dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda. Il richiedente fa riferimento a tale documentazione, indicando la data e il luogo della presentazione, ed il soggetto a cui ha prodotto tale documentazione. L'autorita' competente comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore nonche' il luogo individuato ai sensi del comma 6 ove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorita' competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 5, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorita' competente, osservazioni sulla domanda. L'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, convoca apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, alla quale invita le amministrazioni competenti in materia di autorizzazioni ambientali per l'esercizio degli impianti. Acquisite le determinazioni delle predette amministrazioni e considerate le osservazioni di cui al comma 7, l'autorita' competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformita' dell'impianto ai requisiti previsti nel presente decreto. L'autorita' competente puo' chiedere integrazione alla documentazione, indicando il termine massimo non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa; in tal caso, i termini si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del presente decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE. Ogni autorizzazione integrata ambientale concessa deve includere le modalita' previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso di cui al presente decreto, secondo quanto indicato al successivo articolo 5, nonche' la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento deve essere messa a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 6. Ove l'autorita' competente non provveda al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti dal comma 9, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Tutti i procedimenti devono essere comunque conclusi entro il 30 ottobre 2004 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59. 10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59. 11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59. 12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59. 13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59.