Art. 11 — Scambio di informazioni
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.
Abrogato dal 7 maggio 2005
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.
Abrogato dal 7 maggio 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1999 al 7 maggio 2005. 300 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le autorita' competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente ogni tre anni, entro il 30 aprile, una comunicazione relativa all'applicazione del presente decreto, ed in particolare ai valori limite di emissione applicati agli impianti di cui all'allegato I e alle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, sulla base di un apposito formulario, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente, conforme a quanto stabilito dalla Commissione europea. La prima comunicazione deve pervenire entro tredici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero dell'ambiente provvede all'invio delle informazioni di cui al comma 1 alla Commissione europea, ogni tre anni e per la prima volta entro un termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le comunicazioni successive, tali informazioni sono integrate secondo le procedure previste al comma 3 del presente articolo. Il Ministero dell'ambiente e' tenuto a predisporre ed inviare alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva n. 96/61/CE e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente, sulla base di un questionario redatto a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva n. 91/692/CEE. La prima relazione si riferisce al triennio compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 1 gennaio 2003. Il Ministero dell'ambiente, di intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero della sanita' e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi della commissione di cui all'articolo 3, comma 2, provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonche' alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale scambio di informazioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;372~art11 · fonte del testo
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