Art. 6 — Trasmissione all'estero
Il provvedimento e' inviato, unitamente alla decisione sulle sanzioni pecuniarie e al certificato allegato al presente decreto debitamente compilato, all'autorita' competente dello Stato di esecuzione. Se sono competenti le autorita' di piu' Stati, la decisione e' trasmessa all'autorita' di un solo Stato di esecuzione per volta.
Testo vigente dal 12 marzo 2016
