Art. 14 — Misure di sicurezza
Fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 2, nell'ambito delle piu' ampie misure di sicurezza adottate in conformita' agli articoli 31-36 e all'allegato B del Codice, la Motorizzazione e gli organi accertatori, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a che le comunicazioni di dati effettuate in applicazione del presente decreto siano registrate in appositi file di log, ai fini della verifica della liceita' del trattamento dei dati.
Testo vigente dal 21 marzo 2014
