a)Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;
b)i Comitati tecnico-scientifici;
c)i Comitati regionali di coordinamento;
d)gli altri organi istituiti in attuazione delle vigenti disposizioni di legge. La composizione, i compiti e le incompatibilita' dei membri degli organi consultivi sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1998 al 30 gennaio 2004. 353 parole tolte, 50 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il Consiglioaggiunto: Sono organi consultivi del Ministero:
aggiunto: a) Il Consiglio superiore per i beni culturali etolto: ambientali, di seguito denominato: "Consiglio", e' presieduto dal Ministro e composto dai presidenti dei comitati tecnicoscientifici di cui al comma 3 e da otto eminenti personalita' della cultura nominate dal Ministro, di cui quattro su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' da tre rappresentanti del personale del Ministero eletti con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. Il Consiglio elegge a maggioranza tra i propri componenti un vice presidente e adotta un regolamento interno. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attivita' previste dall'articolo 2195 del codice civile, ne' essere amministratori o far parte di consigli di amministrazione di societa' che esercitino le medesime attivita'. Essi inoltre non possono costituire rapporti di collaborazione professionale con il Ministero o, nelle materie di competenza del Consiglio, con altri soggetti pubblici e privati. Presso gli uffici di cui all'articolo 6, comma 2, operano, in relazione alle materie di loro competenza, comitati tecnicoscientifici con funzioni consultive, composti ciascuno da otto esperti, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il numero e la composizione dei comitati sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1. Al Consiglio e ai comitati tecnicoscientifici sono attribuite le competenze spettanti, rispettivamente, al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e ai comitati di settore ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Sino alla costituzione del Consiglio e dei comitati tecnicoscientifici continuano ad operare il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e i comitati di settore, di cui agli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Con regolamento da adottarsiaggiunto: paesaggistici;
aggiunto: b) i Comitati tecnico-scientifici;
aggiunto: c) i Comitati regionali di coordinamento;
aggiunto: d) gli altri organi istituiti in attuazione delle vigenti disposizioni di legge. La composizione, i compiti e le incompatibilita' dei membri degli organi consultivi sono stabiliti ai sensi dell'articolotolto: 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere rideterminati le funzioni e i compiti del Consiglio e dei comitati tecnicoscientifici, anche in relazione a forme di interazione con il Comitato per i problemi dello spettacoloaggiunto: 11, comma 1.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-20;368~art4 · fonte del testo
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